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SUPERBONUS E ONLUS: LE INFORMAZIONI UTILI

Le principali finalità del Superbonus sono da un lato quella di incentivare il risparmio energetico e d'altro lato di sostenere l’economia attraverso il settore edile.
L’accesso a dei bonus per l’efficientamento energetico è un’opportunità per tutti i settori, tra cui quelli no profit. A tal riguardo, nei primi mesi dell’anno, sono arrivati dei chiarimenti per quanto concerne l’applicazione dell'agevolazione Superbonus a beneficio di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

SUPERBONUS E ONLUS: I CHIARIMENTI
A febbraio l’Agenzia delle Entrate, tramite la Circolare 3/E”ha approfondito il rapporto tra Superbonus e Onlus. Uno degli aspetti fondamentali affrontati nella circolare riguarda il calcolo del limite di spesa da poter portare in detrazione, per il quale viene considerata la superficie complessiva dell’immobile.
In tal senso si viene incontro a quegli immobili di proprietà delle Onlus che, pur essendo ampi, sono catastalmente considerate singole unità immobiliari.
Al fine di evitare differenze regionali, la circolare specifica inoltre che il riferimento è il dato nazionale sulla superficie media degli immobili, ricavabile dalle pubblicazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
Sulla questione riguardante la superficie media e i massimali di spesa, nella stessa Circolare viene fornito questo esempio: “Nel caso di una superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq e una superficie media ricavabile dall’OMI di 100 mq, dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari “figurative”. Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare”.
Oltre a ciò, “nel caso di un intervento (trainante) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, il massimale di spesa agevolabile è pari a 2.000.000 di euro, ricavabile dal prodotto tra il numero di unità immobiliari “figurative” (40 unità) e il limite di spesa (50.000 euro) previsto per gli edifici unifamiliari di cui alla lett. a), comma 1, dell’articolo 119 del decreto Rilancio”.

I REQUISITI DELLE ONLUS PER IL SUPERBONUS
I requisiti delle Onlus per poter fruire del superbonus sono che: · devono svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i membri del consiglio di amministrazione non devono percepire alcun compenso o indennità di carica;
 · devono essere in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Solo per il comodato, il contratto deve essere stato registrato in data certa, anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel comma 10-bis dell’articolo 119. Il possesso degli immobili a titolo di proprietà, nuda proprietà o di usufrutto, dovrà sussistere al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della norma in commento e permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione.
La “Circolare 3/E” inoltre specifica che la lista delle modalità di possesso da parte delle Onlus è tassativa, per cui non può essere compresa la locazione.
Tali requisiti possono essere considerati rispettati anche nel caso in cui:
 · l’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali venga svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto di azienda con un altro soggetto;
 · l’immobile, a seguito dei lavori rientri nelle categorie sopra previste, purché il cambio di destinazione d’uso sia effettuato prima dell’avvio degli interventi.

SUPERBONUS PER ONLUS E SCADENZE
Grazie al “Decreto Aiuti-quater” le Onlus in possesso dei requisiti sopra elencati potranno beneficiare della misura del Superbonus con aliquota 110% e sconto in fattura fino al termine del 2025.
Per le Onlus che non sono in grado di soddisfare i requisiti di cui sopra, l’aliquota prevista sarà al:
 · 90% nel 2023
 · 70% nel 2024
 · 65% nel 2025
La precedente aliquota al 110% è stata mantenuta nel corso del 2023 unicamente per lavori deliberati o iniziati entro scadenze passate.

CESSIONE DEL CREDITO E ONLUS
Nonostante a inizio anno il Governo abbia limitato molto l’uso di questi due strumenti nell’ambito dei bonus, lo sconto in fattura e la cessione del credito, tramite il “Decreto 11/2023”, sono stati confermati per alcune tipologie di beneficiari. Tra questi sono presenti le Onlus.

FOTOVOLTAICO E ONLUS
Come specificato nella “Circolare 13/E dell’AdE” le Onlus possono applicare beneficiare della detrazione il Superbonus per gli impianti fotovoltaici e per i relativi sistemi di accumulo. Oltre a ciò, sarà possibile l’installazione del fotovoltaico anche su strutture non pertinenziali (anche di proprietà di terzi).

CONCLUSIONI
Come abbiamo visto, il Superbonus è un’occasione irripetibile di ammodernare i propri immobili sfruttando degli incentivi statali, anche per le Onlus. 
L’approfondimento però, come anticipato, coinvolge anche le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che rientrano tra gli enti no profit.
Contattaci per ricevere maggiori informazioni sull’argomento.